L’Imprenditore dell’Animazione
Per definizione Imprenditore è colui che esercita professionalmente e abitualmente, anche se non necessariamente continuativamente od esclusivamente, un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
La professionalità implica l' abitualità che non va confusa con la continuità né con l’esclusività o la prevalenza.
Essa comporta l’effettività dell’ esercizio di impresa, infatti, non può considerarsi imprenditore, chi svolge una attività economica in modo sporadico od occasionale, inoltre le professioni intellettuali non sono riconducibili alle imprese.
La classificazione ed il codice commerciale di riferimento è il “92.34.3 Altre attività di intrattenimento e spettacolo” e la descrizione delle attività esercitate dall' impresa possono essere le seguenti:
-Organizzazione diretta di eventi , allestimento di spettacoli e di manifestazioni di arte varia.
-Segreteria e editoria artistica e musicale, riproduzione sonora, visiva e di materiale accessorio.
-Noleggio e fitto d’attrezzature tecniche.
-Servizi di produzione, distribuzione , promozione, coordinamento, segreteria, consulenza, assistenza, valutazione, segnalazione, direzione, e programmazione artistica resi a terzi, pubblici e privati.
Nei prossimi articoli analizzeremo sinteticamente le forme giuridiche in cui si può creare un’Impresa nel mondo dell’animazione e dello spettacolo.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
14/02/2011 - La Ditta individuale
La Ditta individuale è l’espressione più semplice e caratteristica dell’attività imprenditoriale.
L' imprenditore individuale è l’unico titolare dell’attività economica che viene svolta a suo rischio ed in modo autonomo.
Egli è responsabile di tutti gli atti compiuti e ne risponde con il suo patrimonio personale. Per iniziare tale attività è richiesta l’iscrizione all’Ufficio IVA e al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza territoriale.
Coloro che intendono avviare un’impresa per lo spettacolo e i servizi connessi, pertanto, devono presentare domanda alla locale Camera di Commercio e richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
14/02/2011 - Le Società di persone s.n.c. s.a.s.
La società costituisce la forma collettiva dell' impresa e si materializza quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l' esercizio in comune d’una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Le società commerciali possono essere di persone o di capitali, sono società di persone le società a nome collettivo (s.n.c ) e le società in accomandita semplice (s.a.s) .
Oltre al capitale sociale, i soci di queste società rispondono anche personalmente di eventuali insolvenze.
Per costituire queste società non è richiesto un capitale prestabilito ma occorre stipulare un contratto con atto pubblico o con scrittura autenticata e depositata.
L' atto deve contenere le generalità dei soci, la ragione sociale, le generalità dell' amministratore, la sede della società, i conferimenti ai soci, le prestazioni, le norme di ripartizione degli utili, la quota di ciascun socio, la durata della società.
Nella società in nome collettivo (s.n.c.) la responsabilità dei soci è solidale e illimitata; il fallimento si estende a tutti i soci,; tutti i soci hanno diritto di avere le informazioni delle finanze della società e di consultare i documenti amministrativi;
i soci non possono svolgere attività concorrenziale alla società;
le modificazioni del contratto sociale sono decise all' unanimità e devono essere pubblicate presso l' Ufficio del Registro delle Imprese.
La società in accomandita semplice (s.a.s.) prevede due distinte categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti, i primi rispondono soltanto della quota di capitale da loro conferita alla società, i secondi rispondono anche con il loro patrimonio personale.
Questi ultimi sono amministratori della società e detengono tutti i poteri d’attività e d’impresa.
Il socio accomandante può essere assunto come dipendente della società ed ha diritto al rendiconto annuale nonché può esercitare il controllo di legittimità.
Il fallimento della società si estende unicamente ai soci accomandatari. Mediante " procura speciale" i soci accomandanti possono agire per singoli atti. E' obbligatoria l’indicazione della ragione sociale nei confronti dei terzi.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
14/02/2011 - Le Società di capitali (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.)
L’esempio più lampante di una società di capitali è la Società per azioni (S.p.a.)che come ogni società di capitali necessita di un capitale minimo (relativamente elevato) per la salvaguardia d’eventuali creditori a fronte di un’attività d’impresa che si presume sia rilevante.
Le azioni della S.p.a. sono titoli di credito e sono trasferibili, cioè cedibili a terzi.
La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito e il fallimento della società non si estende ai soci.
La S.p.a. s’iscrive al Registro delle Imprese omologando l' atto di costituzione.
Nella Società a responsabilità limitata (S.r.l.), a differenza della S.p.a., il capitale è diviso in quote e non in azioni.
La società risponde soltanto del suo capitale sociale.
Le quote possono essere trasferite e sono divisibili ma la S.r.l. non può emettere prestiti obbligazionali e non può essere quotata in borsa.
La S.r.l. può costituirsi anche con socio unico.
La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) ha le stesse caratteristiche della S.p.a., deve avere nella denominazione il nominativo di uno dei soci accomandatari; nell' atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandanti e quelli accomandatari;
i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società; i soci accomandanti divengono responsabili illimitatamente se intervengono nell' amministrazione della società.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
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