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giovedì 12 marzo 2015

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 39/2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 39/2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La norma prevede che i datori di lavoro (titolari di aziende di animazione, associazioni ecc.) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 313/2002; il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. Sono in molti a chiedermi qual’è il criterio per verificare se ricorra o meno tale obbligo, ebbene la risposta è nella circostanza che l’attività comporti contatti con minori e che tali contatti siano “diretti e regolari”, non sporadici come possono essere quelli dell’assistente bagnanti di uno stabilimento balneare, quindi il provvedimento riguarda solo quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi, tale obbligo sorge soltanto ove il datore di lavoro si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Il Ministero della Giustizia chiarisce che nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, si ritiene che il datore di lavoro possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà (c.d. autocertificazione), eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro. Praticamente la richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, previa acquisizione del consenso della persona interessata. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, è gratuito tranne per quanto concerne le marche da presentare che sono le seguenti: • 1 marca da bollo da 16 euro • 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza • 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza articolo a cura dell'avv. Fabio Cristarelli consulente legale di Animandia

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