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giovedì 30 giugno 2011

Contratto di apprendistato – lavoratori minorenni

Contratto di apprendistato – lavoratori minorenni
Nelle attività stagionali, come l’animazione turistica, è possibile instaurare rapporti di apprendistato.
Il CCNL del settore Turismo prevede che la retribuzione degli apprendisti è pari ad una percentuale della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello ma il numero di apprendisti non può superare il 100% del personale qualificato.

Per l’apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale mediante la formazione sul lavoro, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni d'età.

Il limite minimo scende a 17 anni per i giovani che siano in possesso di una qualifica professionale.
L’ammissione al lavoro del diciassettenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (non basta una semplice visita medica attestante la sana e robusta costituzione).
I lavoratori diciassettenni, assunti con contratto di apprendistato, non possono essere adibiti al lavoro nelle ore notturne ed hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni (comprendenti la domenica) ma nel settore del Turismo è prevista una deroga al riposo domenicale tenuto conto della peculiarità del settore.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI

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